In teoria anche i nonni potrebbero essere considerati dei baby sitter. Del resto, è un fenomeno assai diffuso quello che vede i nonni occuparsi dei loro nipotini quando i genitori non possono, vuoi perché impegnati per ragioni personali o vuoi perché impegnati per motivi di lavoro. Pertanto il bonus baby sitter di 600 euro al mese, erogato per un massimo di sei mesi, potrebbe anche rimanere in famiglia.
A parlarne è Matteo Prioschi del Sole 24 Ore e Valentina Paluzzi, operatrice del Patronato Inas Cisl. Paluzzi, incalzata sulla questione, spiega che “se la richiesta di baby sitter è per il padre del bambino, non è possibile usufruire del bonus, perché il padre è già tenuto ad accudire il bambino. Per un altro parente che non ha quest’obbligo, invece, dovrebbe essere possibile, anche perché finora non abbiamo avuto segnalazioni contrarie dalle nostre sedi”. Prioschi sottolinea invece che “nel caso di un pensionato c’è la possibilità di cumulare la pensione con altri redditi”, quale sarebbe, nel caso di specie, il bonus baby sitter.
Ricordiamo che questo contributo viene corrisposto qualora la madre rinunci alla maternità facoltativa, cioè decida di rientrare a lavoro e quindi di rinunciare a rimanere a casa per guardare i propri figli. In tal caso il bonus verrebbe riconosciuto alle lavoratrici dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico, alle lavoratrici parasubordinate, alle libere professioniste iscritte alla Gestione Separata Inps, alle lavoratrici autonome non parasubordinate e non iscritte alla Gestione Separata (in pratica, imprenditrici).
Il bonus baby sitter consiste in un contributo di 600 euro erogabile per 6 mesi al massimo (3 per i parasubordinati), e serve appunto a pagare o una baby sitter o un asilo nido che si occupi di guardare il piccolo quando il genitore è al lavoro. Il bonus può essere richiesto all’Inps entro 11 mesi dalla maternità obbligatoria, ossia fino al 31 dicembre 2018, e lo si può ottenere compilando dapprima un modulo che potete trovare nella sezione “Concorsi e Gare” del sito dell’ente di previdenza.